Responsabilità del mediatore e circostanze note
Il punto d'esame è distinguere l'obbligo di comunicare circostanze note dalla garanzia generale sul buon esito dell'affare.
La regola da ricordare
Prima il criterio, poi la verifica sulle alternative.
Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione. Questo non lo trasforma in garante generale del risultato economico dell'affare.
- L'obbligo riguarda circostanze note al mediatore.
- Le circostanze devono incidere su valutazione, sicurezza o conclusione dell'affare.
- Il nodo non estende la regola a circostanze solo conoscibili o a casi giurisprudenziali non verificati.
L'obbligo informativo
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L'art. 1759 c.c. impone al mediatore di comunicare alle parti le circostanze a lui note che riguardano la valutazione e la sicurezza dell'affare e che possono influire sulla sua conclusione.
Come leggere la domanda d'esame
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La risposta corretta deve restare aderente alla formula della norma: circostanze note, rilevanza per valutazione o sicurezza dell'affare, possibile influenza sulla conclusione. Opzioni che parlano di garanzia assoluta o di informazioni irrilevanti escono dal perimetro verificato.
- Non basta che l'informazione sia genericamente curiosa.
- Non serve una garanzia generale sul risultato dell'affare.
- Conta il collegamento con valutazione, sicurezza o conclusione.
Perché conta nella preparazione
Nota didattica QEPAI.
Le alternative d'esame possono confondere obbligo informativo, responsabilità professionale e garanzia del risultato. Isolare le parole chiave della norma evita di scegliere risposte troppo ampie.
Limiti del nodo
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Questo nodo copre solo la regola generale dell'art. 1759 c.c. Non tratta diligenza professionale elaborata dalla giurisprudenza, responsabilità precontrattuale, profili fiscali, casi penali, normativa professionale o accertamenti sul singolo immobile.
- La revisione non include sentenze di Cassazione.
- La revisione non certifica obblighi tecnici o urbanistici del mediatore.
- La revisione non stabilisce quando una circostanza fosse conoscibile.
Da non confondere con garanzia dell'affare
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Il confronto didattico qui è tra l'obbligo verificato di comunicare circostanze note e le risposte d'esame che introducono una garanzia generale sull'affare. La norma source-reviewed collega l'obbligo alle circostanze note e rilevanti per valutazione, sicurezza o conclusione.
La trappola d'esame
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L'errore tipico è scegliere risposte che rendono il mediatore responsabile di qualunque problema dell'affare o che limitano l'obbligo alle sole informazioni richieste da una parte. Entrambe le scorciatoie deformano la regola generale dell'art. 1759 c.c.
Secondo profilo dell'art. 1759
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Lo stesso articolo prevede anche che il mediatore risponde dell'autenticità della sottoscrizione delle scritture e dell'ultima girata dei titoli trasmessi per il suo tramite. Questo punto resta separato dall'obbligo informativo sulle circostanze note.
Domanda di controllo
La domanda verifica la regola, ma non definisce l'identità della pagina.
Quale obbligo informativo ha il mediatore secondo l'art. 1759 c.c.?
La risposta corretta resta nel perimetro dell'art. 1759 c.c.: circostanze note al mediatore, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione.
Continua il percorso
Link semantici interni e fonte primaria del concetto.